PREFAZIONE
Visto l’Art. 5 Legge 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (G.U. Serie Generale, n. 64 del 17/03/2017) e visto il DM 2 agosto 2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24(G.U. Serie Generale, n. 186 del 10/08/2017), al fine di procedere alla domanda di iscrizione nell’apposito elenco delle società scientifiche e per meglio definire i requisiti previsti nello Statuto societario in particolare riguardo a:
l’Assemblea Generale Straordinaria della SIICP-Società Italiana Interdisciplinare al fine di rendere pienamente conforme lo Statuto Societario alle disposizioni di legge, in data 20 ottobre 2017 ha approvato e deliberato alcune modifiche dello stesso, senza mutare la sostanza e lo spirito fondante dell’atto/statuto costitutivo, di cui segue la versione modificata definitiva.
CAPITOLO I – SEDE E SCOPI
Articolo 1– Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione a carattere scientifico denominata “Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie”, in sigla “SIICP”, indicata di seguito come “Associazione” o “SIICP”, con sede legale ed amministrativa in NOICATTARO (BA), Zona Commerciale Parchitello N. 10, con la possibilità di variare la sede principale e di istituire sedi secondarie e/o amministrative in base a quanto regolamentato dal presente statuto.
L’Associazione è libera, autonoma, indipendente, priva di finalità sindacali, apartitica e senza fini di lucro.
Articolo 2– Scopi
L’Associazione ha la finalità d’interesse generale e di utilità socio-sanitaria di promuovere la formazione e la ricerca scientifica nel sistema delle Cure Primarie, ed allo stesso tempo la finalità di favorire la più ampia integrazione fra il medico di medicina generale e le altre professioni sanitarie su cui tale sistema principalmente si fonda, ispirandosi nella sua visione complessiva ai più evoluti modelli sanitari europei, ai Piani Sanitari Nazionali e alle emergenti esigenze assistenziali, sempre più orientate al lavoro in team, inteso come insieme funzionale di figure professionali diverse per competenze ed ambiti clinici di intervento.
In particolare l’Associazione si propone i seguenti scopi:
– riunire sul piano nazionale, con finalità scientifiche, i professionisti della salute che operano nell’ambito delle Cure Primarie;
– promuovere lo sviluppo ed il coordinamento delle Cure Primarie sia a livello nazionale che internazionale;
– promuovere l’attività scientifica, didattica e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di attività formativa ECM, attraverso la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell’ambito della formazione professionale per il personale sanitario;
– promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie;
– promuovere la ricerca scientifica, nonché rapporti di collaborazione con altre Società e Organismi scientifici, anche a livello internazionale;
– definire modelli di sviluppo sia organizzativi che delle competenze professionali nell’ambito delle Cure Primarie;
– proporre punti di riferimento scientifici per la prassi clinica in Medicina Generale e più in generale nelle Cure Primarie, generando raccomandazioni, linee guida e punti di vista dell’Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni e Società Scientifiche e/o Organismi Istituzionali, nazionali ed internazionali;
– salvaguardare i principi etici, deontologici e professionali, rappresentando gli Associati presso soggetti ed enti terzi pubblici e privati.
Al fine di raggiungere i propri scopi sociali la SIICP potrà assumere partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di associazioni, società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali previsti dal presente statuto.
Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato, all’Associazione e ai suoi legali rappresentanti, l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate e accreditate dal Ministero della Salute (Provider ECM).
CAPITOLO II – ASSOCIATI
Articolo 3– Categorie di Soci
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
– Soci Onorari
– Soci Aggregati.
Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro.
I Soci Fondatori sono i medici di medicina generale che hanno sottoscritto e/o promosso la costituzione dell’Associazione. Tutti i Soci Fondatori hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.
Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di Soci Ordinari:
– i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.;
– i medici di continuità assistenziale convenzionati con il S.S.N.;
– i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
– i medici già in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Possono continuare a fare parte dell’Associazione come Soci Ordinari, i medici di medicina generale in quiescenza dal S.S.N..
Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.
Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali o sociali, vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.
Possono inoltre far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, tutti i professionisti sanitari che operino nelle Cure Primarie e che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione e più in generale alla sua visione. In particolare le Sezioni di Soci Aggregati con diritto di rappresentanza sono:
– Assistenti Sociali;
– Dietisti;
– Farmacisti;
– Fisioterapisti;
– Infermieri;
– Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;
– Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.;
– Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
– Psicologi;
– ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell’ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto ad esse funzionale.
Articolo 4 – Modalità per diventare Soci
Per divenire Soci dell’Associazione è necessario inviare domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando l’apposito modulo, cartaceo o online, attraverso il sito web ufficiale della Associazione, indirizzandola alla Segreteria Nazionale, allegando possibilmente un breve curriculum vitae/professionale. Il Consiglio Direttivo, constatato il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari previsti dal presente Statuto, delibera l’iscrizione del socio e il suo inserimento nell’apposito Albo.
I Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Aggregati sono tenuti al versamento di una quota associativa annua che viene fissata dall’Assemblea Generale, tenendo presente che in ogni caso la durata dell’anno associativo corrisponde all’anno solare.
La qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.
La qualifica di Socio a qualsiasi titolo viene rinnovata automaticamente alla fine di ogni anno solare.
Articolo 5 – Partecipazione all’Assemblea
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto ad un voto in seno all’Assemblea e lo esercitano personalmente. Non possono intervenire all’Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con il versamento della quota associativa di cui all’Art. 4.
I Soci Aggregati possono partecipare all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Questi tuttavia hanno diritto a nominare un rappresentante della propria Sezione Aggregati all’interno del Consiglio Nazionale, eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ed un proprio rappresentante nel Consiglio della Sezione Regionale, qualora istituita, eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale.
Articolo 6 – Perdita della qualità di Socio
Decade da membro dell’Associazione il Socio che:
– presenti domanda scritta di dimissione;
– ometta di pagare la quota associativa annua, trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere;
– non possegga più i requisiti richiesti dal precedente Art. 3;
– inoltre non può essere ammesso all’Associazione o, se già associato, decade da membro dell’Associazione il Socio che a giudizio del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell’Associazione o riportato una condanna penale che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi. La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sentito per le cause di decadenza di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza della richiesta. In assenza del Collegio dei Probiviri, ogni decisione in merito alla perdita di qualità di socio viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.
CAPITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 7 – Organizzazione societaria: Organi e Organismi societari
La Associazione è organizzata in:
a) Organi deliberativi:
– Assemblea Generale dei Soci
– Consiglio Direttivo;
b) Aree funzionali:
– Area Gestionale
– Area Scientifica
– Area Comunicazione.
Sono organismi dell’Area Gestionale:
– il Consiglio Nazionale;
– le Sezioni “Soci Aggregati”;
– le Sezioni Regionali;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.
Sono organismi dell’Area Scientifica:
– l’Area Clinica: le Aree di “Speciale Interesse”;
– il Comitato Scientifico;
– il Comitato Editoriale e le Riviste Scientifiche;
– l’Area Formazione ed ECM;
– il Collegio dei Membri Istituzionali;
– il Collegio dei Membri Associati;
– il “Gruppo Asclepio”- Area Giovani Medici;
– il Centro Studi.
Sono organismi dell’Area Comunicazione:
– l’Ufficio Stampa;
– l’Area Telematica e Web.
ORGANI DELIBERATIVI
Articolo 8 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, ed ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio Direttivo con votazione democratica a scrutinio segreto;
– stabilisce le linee direttive dell’attività dell’Associazione;
– approva le relazioni annuali sull’attività dell’Associazione;
– approva i bilanci consuntivi e ratifica i bilanci preventivi;
– approva eventuali modifiche dello Statuto, solo su proposta del Consiglio Direttivo;
– stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.
Tranne che per la materia di cui alla lettera a), per la quale l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese.
Articolo 9 – Riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale. L’Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell’avviso, contenente l’ordine del giorno, sull’organo di informazione dell’Associazione e/o sul sito web ufficiale dell’Associazione e mediante posta elettronica, SMS societario o “servizi di messaggistica istantanea”, almeno quindici giorni prima della convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da una persona designata all’uopo dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea Generale delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni debbono in entrambi i casi essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera relativamente al punto e) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera per le altre deliberazioni.
Il funzionamento dell’attività dell’Assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che attengono allo svolgimento della vita associativa. Organo consultivo del Consiglio Direttivo è il Consiglio Nazionale, le cui deliberazioni, pur non vincolanti ai fini dell’attività deliberativa libera e autonoma del Consiglio Direttivo, rappresentano l’indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.
In particolare sono attribuiti al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall’Associazione, adottando i possibili provvedimenti correttivi. Nell’esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai Terzi; i poteri di ordinaria amministrazione verranno delegati al Presidente dell’Associazione ed al Tesoriere.
Articolo 11 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci aventi diritto al voto con modalità stabilite dal presente Statuto, nel caso integrato dall’apposito regolamento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato triennale verranno occupati da coloro che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto all’Associazione da un maggior periodo di tempo (6 mesi o più) ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:
– il Presidente;
– il Presidente Designato;
– un Vice-Presidente, con delega alle attività gestionali e organizzative (Area Gestionale);
– un Vice-Presidente, con delega alle attività culturali (Area Scientifica);
– un Vice-Presidente, con delega alle attività di comunicazione associativa (Area Comunicazione);
– il Segretario Generale;
– il Tesoriere.
Nei mandati successivi al primo, in ragione di un costante rinnovamento democratico del principale organo statutario e della giusta affermazione dei principi fondanti della Associazione e a garanzia del corretto indirizzo della stessa verso gli scopi ed obiettivi descritti nell’Art. 2 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo sarà formato:
– dal “Past President” del Consiglio Direttivo uscente, quale membro di diritto;
– dal “Presidente Designato” del Consiglio Direttivo uscente, quale membro di diritto, con nomina diretta a Presidente del Consiglio Direttivo subentrante;
– da almeno quattro membri eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci Fondatori, sottoscrittori e promotori, a meno di specifiche rinunce e/o della impossibilità oggettiva a partecipare;
– da altri cinque membri eletti dall’Assemblea Generale tra tutti i Soci eleggibili, e comunque nel numero occorrente alla completa composizione del Consiglio nel caso di defezione e/o indisponibilità dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno sei Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice-Presidenti, con avviso scritto, trasmesso mediante posta elettronica, SMS societario o “servizi di messaggistica istantanea”, almeno quindici giorni prima della convocazione, salvo convocazione straordinaria per casi di urgenza. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio s’intenderà riunito presso la sede legale dell’Associazione.
Articolo 12 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed ha il compito di tutelare l’applicazione delle norme statutarie; inoltre:
– convoca l’Assemblea Generale su mandato del Consiglio Direttivo;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– convoca e presiede il Consiglio Nazionale, su mandato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per il mandato triennale. In caso d’impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.
Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo triennio ed accede, quale membro di diritto, al Consiglio Direttivo subentrante.
Il Past-President non può assumere l’incarico di “Presidente Designato” nel corso del suo mandato.
Articolo 13 – I Vice-Presidenti – Il Segretario Generale – Il Tesoriere
I tre Vice-Presidenti coordinano rispettivamente le attività gestionali e organizzative, le attività scientifiche e la comunicazione associativa.
Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della Segreteria e al coordinamento tecnico-organizzativo dell’Associazione, e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo; può avvalersi del necessario supporto di personale segretariale e amministrativo, individuato dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo; può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale, individuate dal Consiglio Direttivo. È compito del Tesoriere l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.
AREE FUNZIONALI: AREA GESTIONALE
Articolo 14 – Il Consiglio Nazionale: composizione e funzionamento
Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente, è formato da:
1. Consiglio Direttivo;
2. Coordinatori delle Sezioni Regionali;
3. Un Coordinatore per ogni Sezione dei Soci Aggregati;
4. Comitato Scientifico.
Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e viene convocato mediante avviso scritto da inviarsi mediante posta elettronica, SMS societario o “servizi di messaggistica istantanea”, almeno quindici giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici che garantiscano l’identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Articolo 15 – Funzioni del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l’organo consultivo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di controllare che la vita associativa e l’attività degli altri organi o organismi dell’Associazione sia conforme agli scopi istituzionali e all’etica professionale e sociale che guidano la stessa e svolge ampia funzione consultiva sulla visione e missione della associazione. Le deliberazioni emanate dal Consiglio Nazionale, pur non vincolanti ai fini della attività deliberativa del Consiglio Direttivo, rappresentano quindi l’indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.
In particolare ha i seguenti compiti:
a) definisce i programmi scientifico-culturali e di politica del’Associazione in conformità alle linee direttive fissate dall’Assemblea o anche come organo propositivo;
b) in caso di contestazione, esprime un parere sulla decisione del Consiglio Direttivo sulla decadenza dei Soci esclusi e sul rigetto delle domande di ammissione, parere di cui il Consiglio Direttivo potrà tener conto in sede di un eventuale riesame della propria decisione;
c) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei Soci Onorari;
d) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
e) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato Editoriale e di tutte le cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell’Art. 23;
f) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei referenti di tutti gli organismi scientifici elencati nell’Art. 7 e gli uffici/aree ad essi afferenti;
g) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico-culturale;
h) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa tutte le altre nomine eventualmente necessarie alla rappresentanza dell’Associazione presso Organismi, Enti o più in generale Organizzazioni, esterni alla stessa.
Articolo 16 – Funzionamento dell’Associazione in sede regionale
L’Associazione ha facoltà di articolarsi in Sezioni Regionali.
Le funzioni delle Sezioni Regionali, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione, sono:
a) elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria regionale nell’ambito delle vigenti leggi;
b) intrattenere i contatti con le Autorità preposte alla programmazione sanitaria così da ottenere l’applicazione delle proposte elaborate e continuità di attenzione ai problemi attinenti alle Cure Primarie;
c) promuovere l’attività scientifica, didattica e culturale degli Associati della propria Regione;
d) formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Presidente Regionale, in Consiglio Nazionale;
e) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare efficacia ed efficienza dell’attività sanitaria;
f) svolgere le attività organizzative, gestionali o di politica sanitaria locale allo scopo di salvaguardare gli interessi professionali dei propri associati, in accordo con le iniziative del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.
Articolo 17 – Organizzazione delle Sezioni Regionali: Assemblea – Consiglio – Coordinatore
Le Sezioni Regionali, quando istituite, operano attraverso organi di rilievo regionale:
– L’Assemblea Regionale, composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari ed Aggregati operanti nella Regione.
Per la partecipazione all’Assemblea Regionale valgono le stesse regole indicate nell’art. 5 del presente Statuto.
L’Assemblea Regionale elegge il Consiglio Regionale con votazione democratica a scrutinio segreto, contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale. Sono eleggibili i Soci Ordinari e i Soci Fondatori di appartenenza regionale.
– Il Consiglio Regionale è formato dal Coordinatore Regionale e, quando possibile, da un Coordinatore Provinciale per ogni provincia della rispettiva regione; quando questo non sia realizzabile, il Consiglio Regionale è formato da almeno tre componenti operanti nella rispettiva regione, ivi incluso il Coordinatore Regionale.
Il Consiglio Regionale resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute.
– il Coordinatore Regionale resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare del Consiglio Direttivo ed ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta l’Associazione a livello Regionale;
b) fa parte di diritto del Consiglio Nazionale in seno al quale rappresenterà la propria Regione;
c) convoca l’Assemblea Regionale;
d) riferisce all’Assemblea Regionale ed al Consiglio Regionale le linee direttive e di programma indicate dal Consiglio Nazionale;
e) è il responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali stabilite in Consiglio Regionale.
Il Coordinatore Regionale può convocare il Consiglio Regionale mediante posta elettronica, SMS societario o “servizi di messaggistica istantanea”, almeno quindici giorni prima della convocazione.
Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell’Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che il Consiglio Regionale e il Coordinatore Regionale intendano svolgere devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale, quando regolarmente costituito, delibera secondo le modalità previste al precedente Art. 11 per il Consiglio Direttivo.
Il funzionamento delle Sezioni Regionali, quando istituite, è normato nel Regolamento dell’Associazione.
E’ previsto che nell’ambito delle Sezioni Regionali possano organizzarsi Sezioni Provinciali, con nomina di un Coordinatore Provinciale e di un eventuale Consiglio Provinciale; anche tale fattispecie, ove si realizzi, è normata nel Regolamento dell’Associazione.
Articolo 18 – Sezioni Soci Aggregati
Le Sezioni dei “Soci Aggregati” possono riguardare, in ordine alfabetico, le seguenti categorie professionali:
– Assistenti Sociali;
– Dietisti;
– Farmacisti;
– Fisioterapisti;
– Infermieri Professionali;
– Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;
– Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.
– Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
– Psicologi;
– ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell’ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto funzionale all’Associazione dal Consiglio Nazionale.
Le funzioni delle Sezioni Soci Aggregati, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione, sono:
– elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria Regionale nell’ambito delle vigenti leggi;
– promuovere l’attività scientifica, didattica, formativa e culturale degli Associati della propria Sezione;
– formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Rappresentante di Sezione, in Consiglio Nazionale;
– promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare efficacia ed efficienza dell’attività sanitaria.
I rappresentanti delle rispettive Sezioni dei Soci Aggregati, sono eletti con votazione democratica a scrutinio segreto contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale e per la durata del mandato del Consiglio Direttivo partecipano di diritto al Consiglio Nazionale, con potere di rappresentanza e voto deliberativo per quanto di competenza.
I rappresentanti dei rispettivi Soci Aggregati nel Consiglio Regionale, anch’essi eletti con votazione democratica a scrutinio segreto contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale, restano in carica per tutta la durata del mandato consiliare.
Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell’Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che la Sezione “Soci Aggregati” intenda svolgere tanto a livello nazionale che regionale, devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e al Consiglio Regionale e da questi formalmente valutate ed approvate.
Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito, è un organo tecnico composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione a livello nazionale. Ogni componente del Collegio dura in carica tre anni.
Articolo 20 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, qualora costituito, è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni.
Il collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
– di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Nazionale;
– di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente Art. 6.
Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Bari. L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione a livello nazionale.
AREE FUNZIONALI: AREA SCIENTIFICA
Articolo 21 – Aree Cliniche di “Speciale Interesse”
L’Area Clinica è formata dalle “Aree di Speciale Interesse” corrispondenti ad ambiti clinici di particolare rilevanza per le Cure Primarie.
Scopi primari dell’Area Clinica, attraverso le singole Aree di Speciale Interesse, sono quelli di favorire lo sviluppo di specifiche conoscenze e competenze professionali nell’ambito più generale delle cure primarie attraverso iniziative di aggiornamento e formazione, di approfondire lo studio degli aspetti propri delle cure primarie all’interno di specifici percorsi diagnostico-terapeutici confrontandosi su questi temi con gli ambiti specialistici propriamente detti, di promuovere la cultura della prevenzione nei confronti della popolazione e di stimolare e proporre progetti di ricerca in ambiti clinici specifici.
Ogni Area di Speciale Interesse ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile dopo valutazione del curriculum vitae degli eventuali candidati, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo. Compito primario del Responsabile di Area è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l’interesse per l’Area specifica. Le Aree di Speciale interesse potranno inoltre avvalersi della collaborazione di uno o più Clinical Advisor, esperto/specialista da individuare in ambito universitario-ospedaliero. La carica di Clinical Advisor è conferita dal Consiglio Direttivo e dura l’intero triennio del mandato consiliare e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo.
L’organizzazione ed il funzionamento delle Aree di Speciale Interesse sono rimesse al Regolamento dell’Associazione.
I Responsabili di ogni Area di Speciale Interesse divengono componenti del Comitato Scientifico e come tali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.
I Clinical Advisor possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico e del Consiglio Nazionale su invito del Presidente.
Articolo 22 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dai Responsabili delle Aree di Speciale Interesse, con la collaborazione consultiva dei Clinical Advisor, dal Responsabile dell’Area Formazione ed ECM e dal Responsabile del “Gruppo Asclepio”. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti attraverso il Centro Studi SIICP a norma dell’Art. 25 del presente Statuto. Il Comitato Scientifico inoltre è responsabile della verifica e controllo di qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato è coordinato dal Vice-Presidente con delega alle attività culturali (Area Scientifica) con il supporto del Segretario Nazionale. Il Vice-Presidente Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi mediante posta elettronica, SMS societario o “servizi di messaggistica istantanea”, almeno quindici giorni prima della convocazione almeno 10 giorni prima della riunione. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto anche il Presidente dell’Associazione.
È compito del Coordinatore del Comitato Scientifico l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento costante dell’attività scientifica attraverso il sito web della società.
Articolo 23 – Comitato Editoriale e Riviste scientifiche
L’Associazione può promuovere o procedere direttamente alla edizione, da sola o in collaborazione con enti terzi, di una o più riviste scientifiche, anche di respiro internazionale, che se in tal senso deliberato dal Consiglio Direttivo, costituiranno organi di stampa ufficiali della stessa. L’organizzazione delle riviste e le modalità delle nomine delle diverse cariche editoriali sono disciplinate dal Regolamento dell’Associazione. In particolare Editor in Chief, Co-Editor, Clinical Advisor ed Editorial Board, nazionale e/o internazionale, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previa l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario ove esterni all’Associazione, e sono parte integrante dell’Area Scientifica associativa.
Proprietari, autori ed editori delle riviste potranno essere la stessa Associazione, in modo esclusivo o congiuntamente o in collaborazione con altri, o anche, enti ed organismi cui l’Associazione, a vario titolo, partecipa. I diritti spettanti sulle riviste e le modalità ed i rapporti concernenti l’organizzazione delle stesse saranno disciplinati da appositi regolamenti.
Articolo 24 – Formazione ed ECM
L’Area Formazione ed ECM è un organismo societario i cui compiti sono:
– attuare, se previsto, le procedure di accreditamento della SIICP quale Provider ECM;
– promuovere l’attività scientifica, didattica, formativa e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di ECM;
– ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell’ambito della formazione professionale per il personale sanitario;
– promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie, come degli iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e gli specializzandi nelle diverse discipline mediche;
– verificare qualità e correttezza delle procedure delle attività formative organizzate sia in sede nazionale che regionale, con particolare riferimento a:
a) Congresso Nazionale SIICP;
b) Congressi Nazionali di Area Clinica (Aree di Speciale Interesse) o comunque a tema;
c) Congressi ed Eventi Formativi Residenziali Regionali e Interregionali.
L’Area Formazione ed ECM ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l’interesse per l’Area specifica. L’Area Formazione ed ECM potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti in metodologie formative, da poter individuare anche in ambito universitario-ospedaliero.
Il Responsabile dell’Area Formazione ed ECM diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Area Formazione ed ECM è rimessa al Regolamento dell’Associazione.
È compito del Responsabile dell’Area Formazione ed ECM l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento costante delle attività formative attraverso il sito web della società.
Articolo 25 – Collegio dei Membri Istituzionali
Possono far parte della Associazione, in qualità di Membri Istituzionali, quegli Enti o quelle Organizzazioni a carattere pubblico o privato afferenti al Servizio Sanitario Nazionale che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione e più in generale alla sua visione.
Pertanto possono iscriversi in qualità di Membri Istituzionali:
– Ministeri e altre Istituzioni Governative;
– Università;
– Aziende Ospedaliere;
– Aziende Sanitarie Locali;
– Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico;
– Fondazioni di Ricerca Scientifica;
– Associazioni di Pazienti e/o di Volontariato;
– Società e Forme Associative Complesse nell’ambito delle Cure Primarie;
– singoli Dipartimenti, Uffici, Unità Operative e Distrettuali all’interno dei suddetti Enti o Organizzazioni.
Il Collegio dei Membri Istituzionali è formato dai rappresentanti legali dei Membri Istituzionali e/o da loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell’attività della Associazione.
L’iscrizione nel Collegio dei Membri Istituzionali avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell’Ente/Organizzazione, validata dal Consiglio Direttivo.
I Membri del Collegio fanno parte dell’Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.
Articolo 26 – Collegio dei Membri Associati
Possono far parte della Associazione, in qualità di Membri Associati, le Associazioni ed Organizzazioni a carattere scientifico, nazionali e internazionali, che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione e più in generale alla sua visione.
Possono iscriversi in qualità di Membri Associati le seguenti Associazioni/Organizzazioni:
– Associazioni e Società Scientifiche nell’ambito della Medicina Generale/Medicina di Famiglia;
– Associazioni e Società Scientifiche nell’ambito della Medicina Specialistica;
– ogni altra Società o Associazione a carattere scientifico afferente a professioni sanitarie il cui ruolo nell’ambito delle Cure Primarie sia riconosciuto funzionale all’Associazione dal Consiglio Nazionale, con particolare riferimento a: Assistenti Sociali; Dietisti; Farmacisti; Fisioterapisti; Infermieri Professionali; Medici di Continuità Assistenziale; Medici della Emergenza Medica Territoriale; Medici Pediatri di libera scelta; Medici Specialisti Ambulatoriali; Psicologi.
Il Collegio dei Membri Associati è formato dai rappresentanti legali dei Membri Associati e/o loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell’attività della Associazione.
La iscrizione nel Collegio dei Membri Associati avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell’ente, validata dal Consiglio Direttivo.
I Membri del Collegio fanno parte dell’Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.
Articolo 27 – Gruppo Asclepio – Area Giovani Medici
Il “Gruppo Asclepio”-Area Giovani Medici è organismo associativo di particolare rilevanza perché rappresenta l’area di aggregazione societaria per i giovani medici iscritti all’Associazione.
Possono far parte del gruppo i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale o che l’hanno concluso da non più di 7 anni.
Compiti prioritari del “Gruppo Asclepio” sono:
– Promuovere rapporti di collaborazione tra i referenti come tra gli iscritti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale delle diverse sedi regionali e nazionali;
– Ideare e promuovere progetti di ricerca clinica per tesi di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche in collaborazione tra gli iscritti ad altri Corsi analoghi nelle diverse sedi regionali e nazionali;
– Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni di giovani medici, in particolare di assistenza primaria, in Italia e all’Estero, per scambi culturali, di formazione e di ricerca;
– Ideare e promuovere strumenti e percorsi formativi indirizzati alla Formazione Specifica in Medicina Generale;
– Collaborare con l’Area Formazione ed ECM per la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie;
– Promuovere l’iscrizione di giovani medici all’Associazione.
Il “Gruppo Asclepio” ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci che condividano l’interesse per l’area specifica.
Il Responsabile del “Gruppo Asclepio” diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.
L’organizzazione ed il funzionamento del “Gruppo Asclepio” sono rimessi al Regolamento dell’Associazione.
Articolo 28 – Il Centro Studi
L’Associazione può costituire un “Centro Studi”, marchio di proprietà dell’Associazione, con il compito di contraddistinguere le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese nell’interesse dell’Associazione. L’utilizzo del marchio “Centro Studi SIICP” potrà essere affidato a Terzi a condizione che l’Associazione partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga il diritto di nomina del Direttore o del Responsabile del settore ricerca nell’ente a cui l’utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente l’ente a cui può essere affidato l’utilizzo del marchio “Centro Studi SIICP” dovrà garantire che l’attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità dell’Associazione. Il Centro Studi è coordinato da un Direttore nominato, sino a revoca o dimissioni, dal Consiglio Direttivo. Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell’efficienza produttiva del Centro, riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.
AREE FUNZIONALI: AREA COMUNICAZIONE
Articolo 29 – Ufficio Stampa
L’Associazione può decidere di istituire un Ufficio Stampa, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la promozione e la adeguata divulgazione delle posizioni dell’Associazione rispetto a problematiche di ordine specifico o generale come delle attività ed iniziative della Associazione. La istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio Stampa è rimessa al Regolamento dell’Associazione.
Articolo 30 – Area Telematica e Web
L’Associazione può decidere di istituire un’Area Telematica e Web, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la gestione del sito web dell’associazione, delle attività editoriali e formative on-line, della newsletter e mailing-list dell’associazione. La istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Area Telematica e Web è rimessa al Regolamento dell’Associazione.
CAPITOLO IV – PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 – Patrimonio dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, e da proventi diversi.
Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell’Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
È espressamente vietato all’Associazione e ai suoi legali rappresentanti l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate e accreditate dal Ministero della Salute (Provider ECM).
Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.
In caso di attività e/o di fondi residui, questi vengono destinati a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Articolo 33 – Cariche
È espressamente esclusa la retribuzione per tutte le cariche societarie a livello nazionale e regionale; è previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti alle rispettive cariche se approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere. La carica a Presidente Regionale non è cumulabile con altre cariche a livello nazionale.
All’atto dell’accettazione di qualsivoglia carica deve essere rilasciata da ciascun nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all’interno dell’Associazione. In particolare è espressamente esclusa la attribuzione di cariche societarie a coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società.
Articolo 34 – Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Associazioni e Società scientifiche e sue successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 e dal pedissequo decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.